Descrizione
Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente:
- gli atti di programmazione delle opere pubbliche
- le informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione;
Normativa
Articolo 38 comma 2 e 2 bis del decreto legislativo n. 33/2013